NEWS DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL SUPERBONUS - AGG. 1 FEB '21
Pubblicato da Risparmio Energia in Superbonus 110 · 8 Febbraio 2021
Tags: faq, sismabonus, superbonus110, interventi, trainanti, trainati, detrazione, fiscale, cessione, credito, efficienza, energetica, fotovoltaico, pompa, di, calore
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Di seguito una raccolta delle risposte ad interpello di potenziale interesse pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

Oltre alla guida dedicata al superbonus, l'Agenzia delle Entrate pubblica circolari dedicate alla maxi-detrazione e alla cessione del credito/sconto in fattura. Per sciogliere i dubbi sulla maxi-detrazione, il Fisco risponde a una serie di interpelli e chiarisce alcuni punti sul superbonus 110%.
Di seguito abbiamo raccolto tutte le domande e risposte pubblicate da inizio anno 2021 fino ad oggi.
Ricostruzione muro di contenimento del condominio
Nuovi chiarimenti sul superbonus: con la risposta a interpello n. 68 del 1° febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate si è occupata di un condominio che ha sostenuto spese per l'intervento di ricostruzione con criteri antisismici di un muro di contenimento.
Il condominio può accedere al superbonus 110% in relazione alle spese sostenute per l’intervento di ricostruzione con criteri antisismici del muro di contenimento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 68 del 1° febbraio 2021. Gli interventi su un muro di contenimento, sempreché funzionali all'adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell'edificio condominiale, possono essere annoverati tra gli interventi sulle "parti comuni" interessate dall'agevolazione prevista dal decreto Rilancio.
L’Agenzia ricorda che in tema di soggetti ammessi al Superbonus, la circolare n. 30/2020 ha chiarito che l'agevolazione si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle Onlus o dalla organizzazioni di volontariato, e alle associazioni di promozione sociali, regolarmente iscritte ai registri. Come chiarito dalla n. 24/2020, inoltre, possono essere eseguiti interventi che danno diritto al Superbonus anche su un immobile detenuto in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
Tali soggetti non hanno limiti di spesa, dunque il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile, a patto che i lavori siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
Situazione esistente all'inizio dei lavori
L'Agenzia delle Entrate risponde al quesito sul superbonus che riguarda un edificio composto da due unità immobiliari che dopo i lavori diventeranno una.
In riferimento all'accorpamento delle unità immobiliari a seguito degli interventi, l'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che per l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Unità immobiliare funzionalmente indipendente e dotata di ingresso autonomo
Con la risposta n. 62 del 28 gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate conferma inoltre che il superbonus spetta anche per interventi di risparmio energetico eseguiti sull’immobile che fa parte di un edificio plurifamiliare diviso in otto unità, purchè l'unità immobiliare in questione sia funzionalmente indipendente e disponga di un accesso autonomo dall'esterno.
Professionista abilitato e visto di conformità
Ok al superbonus anche per il consulente del lavoro abilitato a rilasciare i visti di conformità e che lo fa per la cessione del proprio credito. La conferma in questo caso arriva dalla risposta n. 61 dell'Agenzia.
Soggetto fiscalmente non residente
L’Agenzia conferma che la proprietaria di un’unica casa in Italia titolare del solo relativo reddito fondiario, in qualità di non residente, può fruire dell'agevolazione, tramite la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante.
edificio composto da due unità immobiliari di cui rispettivamente la piena proprietà e la nuda proprietà appartengono ad un unico soggetto
Chiarimenti sul caso di un edificio composto da due unità immobiliari di cui rispettivamente la piena proprietà e la nuda proprietà appartengono ad un unico soggetto
Il superbonus 110% “spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari”.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 58 di oggi 27 gennaio 2021.
“Nel caso di specie, l'edificio è composto da due unità immobiliari di cui l'Istante è titolare, rispettivamente, della piena proprietà e della nuda proprietà. Pertanto, potrà accedere, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello) alla agevolazione in esame”, precisa l'Agenzia.
riqualificazione energetica globale di un edificio
Alla richiesta dell’istante, sulla possibilità di far rientrare l’intervento di riqualificazione energetica globale dell’edificio nell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio, l’Amministrazione finanziaria risponde negativamente.
In relazione agli interventi indicati nell’articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006, ovvero la Lege di Bilancio 2007, da realizzare sull’edificio unifamiliare, la circolare n. 36/E del 2007 specifica che l’espressione “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi lavoro o insieme sistematico di interventi che incide sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggiore efficienza energetica richiesta dalla norma.
Tale intervento deve dunque essere inteso come un unicum, non distinguendo tra interventi trainanti e trainati come previsto dal superbonus.
Il lavoro può dunque essere ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri.
L’Agenzia delle Entrate conclude quindi, spiegando quanto segue:
“Con riferimento al caso di specie, il Superbonus non spetta, pertanto, sulle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato ai sensi del comma 344 della legge n. 296 del 2006, costituendo quest’ ultimo un intervento a sé stante nei termini sopra descritti.”
Interventi di ristrutturazione con ampliamento del volume riscaldato senza demolizione ed interventi di efficientamento energetico
Ristrutturazione con ampliamento: Superbonus solo per le spese riferibili alla parte esistente
Nell’ambito del Superbonus, eccetto l'ipotesi dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, che può essere effettuata anche su edificio di nuova costruzione, nell'ipotesi in cui la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione”. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 24 dell’8 gennaio 2021, con cui ha chiarito quali sono gli interventi ammessi al Superbonus, con particolare riferimento agli interventi trainanti e trainati.
Unità immobiliare a destinazione residenziale
Superbonus 110%, l'agevolazione del decreto Rilancio spetta per le spese relative agli interventi previsti solo sulle unità immobiliari ad uso residenziale. Lo spiega la risposta all'interpello numero 21 dell'8 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate.
Lo spunto del chiarimento è quello del soggetto istante, proprietario di tre unità immobiliari, parte dello stesso immobile, con diverse destinazioni d’uso.
- una a destinazione residenziale, con accesso autonomo dall’esterno direttamente da strada pubblica;
- una ad uso ufficio (categoria catastale A/10);
- una adibita a cabina elettrica (categoria catastale D/1) di cui l’istante, pur essendo proprietario, non ne ha il possesso in quanto sulla stessa è costituita una servitù a favore di ENEL.
L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione proposta dall’istante, che ritiene di poter beneficiare del superbonus 110% per i lavori su tutte e tre le unità immobiliari in quanto parte del medesimo edificio.
Interventi antisismici di demolizione e ricostruzione
L’Agenzia ha pubblicato anche la risposta n. 17 del 7 gennaio 2021 in cui chiarisce che l’intervento di demolizione e ricostruzione, con la messa in sicurezza dal punto di vista antisismico di immobili esistenti (uno pertinenza (C/2), l’altro “fabbricato collabente” (F/2)) fruisce del superbonus a condizione, tra l’altro, che rientri tra quelli di ristrutturazione (leggi di più)
Unità immobiliare "funzionalmente indipendente" e con "accesso autonomo dall'esterno"
Si conferma l’accesso al superbonus per interventi sull'unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno, che costituisce un “corpo” residenziale di un edificio, affiancato a un altro “corpo” ad uso abitativo concesso in uso a terzi.
Situazione esistente all'inizio dei lavori
Si chiarisce che in caso di accorpamento di più unità abitative va considerata la situazione esistente all'inizio degli interventi edilizi e non quella risultante alla fine dei lavori ai fini dell'applicazione delle detrazioni (anche se al termine dei lavori sarà possibile individuare due unità indipendenti e con accessi separati su cortili di proprietà).
Enti non commerciali
L’Agenzia chiarisce come gli enti religiosi non siano compresi tra i soggetti beneficiari del superbonus. Tali enti potranno fruire della maxi-detrazione solo se inclusi anche tra le Onlus, tra le organizzazioni di volontariato o tra le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte negli appositi registri.
Interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico di un edificio con ampliamento: detraibilità delle spese riferibili alla parte esistente
Non è possibile fruire del Superbonus in caso di intervento di ristrutturazione con ampliamento iniziato nel 2019 in assenza di asseverazione delle classi di rischio.
Interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico
Con la risposta n. 11 del 7 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate conferma che, in assenza del titolo abilitativo che autorizza i lavori e che attesta la spettanza del Superbonus, un intervento di demolizione, ricostruzione e aumento volumetrico di un’unità abitativa non potrà fruire dell’agevolazione.
Unità immobiliare funzionalmente indipendente e limiti dispesa applicabili
Riguarda due unità immobiliari facenti parte di un unico edificio, di cui una adibita ad abitazione principale, è composta da due livelli con cantina e garage al piano terra, mentre l’altra, sita al primo piano, è destinata a uso residenziale. Anche in questo caso l’Agenzia ritiene che il proprietario potrà fruire del Superbonus 110percento per i lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico che intende eseguire su ciascuna unità.
Villetta a schiera inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni
I lavori da eseguire su una villetta a schiera sita in un residence, con accesso da un passo carrabile comune, possono fruire del superbonus, dal momento che ciascuna villetta é dotata di un proprio tetto, giardino, portone d'ingresso, numero civico e parcheggio, e così il requisito dell’accesso autonomo è sostanzialmente soddisfatto.
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