NEWS DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL SUPERBONUS - AGG. 17 FEB '21
Pubblicato da Risparmio Energia in Superbonus 110 · 17 Febbraio 2021
Tags: faq, sismabonus, superbonus110, interventi, trainanti, trainati, detrazione, fiscale, cessione, credito, efficienza, energetica, fotovoltaico, pompa, di, calore
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Superbonus 2021: nuove risposte dall'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate pubblica 6 nuove risposte sul superbonus 110%. Arrivati al 17 febbraio 2021 siamo già a 25 risposte. Inoltre, è stata pubblicata la guida aggiornata al Superbonus 2021. In questo articolo avevamo raccolto tutti gli interpelli pubblicati dal primo gennaio al primo febbraio.
Ora vediamo quelli pubblicati fino ad oggi, 17 febbraio.
Interventi di riduzione del rischio sismico su due unità immobiliari C/2 funzionalmente autonome e con ingressi indipendenti destinate al termine dei lavori ad uso abitativo
“Nel caso di specie, essendo l'intervento realizzato sulle parti strutturali delle fondazioni, dei solai, sulle murature perimetrali dell'edificio terra/cielo e sul tettoie, dunque, su "parti comuni" alle due unità immobiliari distintamente accatastate alla data di inizio dei lavori che compongono l'edificio di un unico proprietario, le relative spese non sono ammesse al Superbonus”, ha precisato l'Agenzia delle entrate.
“Non possono, inoltre, accedere al Superbonus neanche le spese sostenute per l'installazione dell'impianto fotovoltaico atteso che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, per le predette spese spetta la detrazione con l'aliquota più elevata solo se tali interventi sono realizzati congiuntamente ad un intervento "trainante". Le spese in questione potranno, invece, fruire della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del testo unico delle imposte dei redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917”, ha chiarito la nuova risposta n. 87/2021.
Interventi di demolizione e ricostruzione
Con il provvedimento in titolo l’Agenzia delle entrate ha chiarito che gli interventi di demolizione e ricostruzione rientrino tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche se non viene rispettata la sagoma e il sedime originari dell’edificio demolito, e anche se l’intervento prevede un incremento volumetrico consentito dalle disposizioni normative urbanistiche o dagli strumenti urbanistici comunali. Ne consegue che, laddove l’intervento di demolizione e ricostruzione in oggetto rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia e vengano effettuati interventi rientranti nel Superbonus, il contribuente potrà fruire di tale agevolazione.
Computo della spesa agevolabile
Con il provvedimento in titolo l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini del superbonus, per quanto riguarda il computo della spesa agevolabile, la normativa fa rinvio alle spese documentate, sostenute e rimaste a carico del contribuente e, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse, occorre fare riferimento per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. In applicazione del criterio di cassa, inoltre, in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento, in luogo della data dell’effettivo pagamento, alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Interventi finalizzati alla efficienza energetica realizzati in un cd. supercondominio
Con il provvedimento in titolo l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini di accesso al superbonus 110%, qualora in un condominio costituito da più edifici (cd. supercondominio) la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche, ma tale risultato sia raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati, possono accedere al superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto di tali ulteriori interventi. In ogni caso, la verifica del rispetto dei requisiti necessari per accedere al superbonus va effettuata con riferimento a ciascun edificio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestata mediante gli appositi APE convenzionali ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi
Interventi realizzati da una associazione sportiva dilettantistica negli spogliatoi dell'immobile affidato in gestione dal Comune in base ad una Convenzione
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, con riferimento agli interventi realizzati da una associazione sportiva dilettantistica negli spogliatoi dell’immobile affidato in gestione dal Comune in base ad apposita Convenzione, questa potesse ritenersi titolo idoneo a consentire l’applicazione della citata disposizione fiscale relativa al Superbonus.
Ciò in quanto, nel caso di specie, il sistema di protocollazione adottato dal Comune risultava idoneo a garantire in favore dell’Associazione la disponibilità giuridica e materiale dell’impianto sportivo prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione.
Unità immobiliare funzionalmente indipendente
Interventi su unità immobiliare funzionalmente indipendente
Con Risposte nn. 115 e 116 del 16 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul concetto di un’unità immobiliare “funzionalmente indipendente” ai fini dell’accesso al Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio).
Come precisato nella Circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici nonché ad ulteriori interventi realizzati congiuntamente ai primi eseguiti (tra l’altro) su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze.
A seguito delle modifiche previste dall’articolo 1, comma 66, lettera b), della citata legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021) al comma 1-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio «Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale».
Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
Il comma 1-bis, inoltre, dispone che «per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».
Sulla base di tale normativa, pertanto, si può ritenere che una unità immobiliare abbia «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio: all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione; all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
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